Il TAR Lazio, Sez. III, con ordinanza 14 maggio 2019 n. 2799, in accoglimento di un ricorso con istanza cautelare promosso dallo Studio, ha statuito la legittimità della “immatricolazione, senza necessità di superamento del test di primo accesso, in anno successivo al primo della facoltà di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria” e ciò con riferimento agli “studenti che abbiano conseguito crediti formativi spendibili anche presso detta Facoltà, benché acquisiti in corsi di studi differenti, in precedenza avviati sul territorio nazionale”.
ASSISTENZA PER PRESENTAZIONE DOMANDE DECRETO FLUSSI 2025
Lo Studio Legale Vannicelli Cinquemani Celletti e Malossini mette a disposizione il proprio staff per la presentazione delle domande di assunzione diretta dei lavoratori domestici del Decreto Flussi 2025, secondo le istruzioni indicate dal Decreto del Presidente del...