La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 28 dicembre 2022 appena pubblicata (relativa alla questione dei titoli conseguiti in Bulgaria) non fa che confermare l’orientamento già consolidato del TAR e del Consiglio di Stato sulla validità dei titoli conseguiti all’estero.
Afferma la sentenza, richiamando giurisprudenza comunitaria, che: “anche in mancanza del titolo di formazione ottenuto presso lo Stato d’origine, l’autorità del Paese ospitante è tenuta ad accertare le competenze professionali comunque risultanti dalla documentazione presentata dall’interessato e a compararle con quella previste dalla legislazione interna per l’accesso alla professione”.
Ora però il Ministero deve leggere bene la pronuncia e deve rilasciare i decreti di riconoscimento. Non ci sono più scusanti.